LA RETE NATURA 2000

 

A partire dagli anni '70 le problematiche relative alla progressiva perdita della biodiversità sono diventate oggetto di crescente attenzione da parte della comunità internazionale. Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati Membri della Comunità Europea hanno riconosciuto come priorità da perseguire la conservazione in situ della diversità biologica, ponendosi come obiettivo quello di "anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della biodiversità in considerazione del suo significato intrinseco e del suo valore ecologico, genetico ma indirettamente anche sociale, economico, scientifico, educativo, culturale, ricreativo ed estetico".
A livello europeo, le politiche in materia di conservazione della biodiversità trovano le proprie fondamenta nelle due direttive comunitarie "Uccelli" (Dir. 79/409/CEE) e "Habitat" (Dir. 92/43/CEE). In particolare, con l'art. 3 della Direttiva "Habitat", l'Unione Europea sancisce la costituzione di una rete ecologica europea denominata Natura 2000, formata da un insieme integrato di Siti (SIC e ZPS) e aree di connessione gestiti in modo da garantire il mantenimento nel tempo delle specie e dei tipi di habitat rari o minacciati a livello europeo.
La direttiva Habitat è innovativa sotto diversi aspetti:
- impegna gli Stati membri a considerare con la medesima attenzione gli habitat naturali e quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.), ossia ambienti la cui conservazione dipende dalle attività rurali tradizionali, riconoscendone così il ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva;
- introduce il concetto di rete ecologica, per l'appunto la Rete NATURA 2000, composta da SIC e ZPS e da elementi del paesaggio che fungono da connessione per la flora e la fauna (fiumi, siepi, fasce boscate, aree naturali e seminaturali residuali) e che collegano tra loro i Siti Natura 2000;
- sancisce il principio che l'unico modo efficace per conservare la biodiversità europea passa attraverso l'armonizzazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree costituenti la Rete Natura 2000.
I "nodi" della Rete Natura 2000, cioè i SIC e le ZPS, vengono individuati sulla base della presenza significativa, al loro interno, di particolari habitat e di specie di flora e di fauna di grande interesse conservazionistico e particolarmente vulnerabili. La costituzione di una rete assicura la continuità degli spostamenti, soprattutto delle specie migratrici o più mobili sul territorio, e quindi dei flussi genetici all'interno delle popolazioni animali e vegetali, garantendo la loro vitalità nel lungo periodo.

 

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA  E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

I SIC sono "Siti di importanza comunitaria" mentre le ZPS sono "Zone di protezione speciale".
Qual è la differenza? Le ZPS sono aree istituite specificamente per la protezione degli uccelli e derivano dall'attuazione della "Direttiva Uccelli". I SIC sono invece dedicati alla protezione di habitat e specie di flora e fauna elencati negli Allegati I e II della "Direttiva Habitat". In entrambi i casi, si tratta di siti che svolgono un ruolo particolarmente significativo per la sussistenza delle popolazioni o dei tipi di habitat per i quali sono stati designati.
SIC e ZPS spesso coincidono sovrapponendosi fra loro o con altre aree naturali protette come i Parchi e le Riserve naturali.

 

NORME E PERCORSI NAZIONALI E REGIONALI PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE

A livello nazionale, le Direttive Uccelli e Habitat sono state recepite rispettivamente attraverso la Legge 157/92 e il DPR 357/97 e le successive norme di modifica e integrazione.
A livello regionale la materia è disciplinata dalle leggi regionali 17/2006, 14/2007 e 7/2008.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LA DIRETTIVA HABITAT

La Direttiva Habitat (Dir. 1992/43/CEE), adottata nel 1992, unitamente alla Direttiva Uccelli, rappresenta uno dei principali pilastri della politica comunitaria a tutela della biodiversità. Essa si prefigge di garantire la vitalità duratura di un insieme di oltre 200 habitat e 1000 specie minacciati a scala europea, mantenendo o ripristinando quello che viene definito il loro "stato di conservazione soddisfacente". Gli habitat e le specie ritenuti "d'interesse comunitario" figurano all'interno di appositi elenchi (Allegati).

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Gli Allegati I e II riportano rispettivamente gli habitat e le specie di Interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione. In questi due Allegati la presenza dell'asterisco riportato affianco agli habitat od alle specie indica che questi sono i più importanti da un punto di vista conservazionistico dal momento che sono considerati di interesse prioritario per l'UE.
L'Allegato III fissa i criteri di selezione per l'individuazione dei Siti d'Importanza comunitaria, successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione.
L'Allegato IV elenca le specie soggette ad un particolare regime di protezione che ne vieta la raccolta o l'uccisione, la cattura e la detenzione.
Per le specie elencate nell'Allegato V è prevista la possibilità di caccia o di raccolta in base a regole definite dai singoli Stati, che escludano comunque l'uso di mezzi di cattura non selettivi o di larga scala.

La Direttiva si muove su due linee d'azione principali: la creazione della rete ecologica europea di siti protetti, denominata Natura 2000, e un rigoroso sistema di protezione delle specie. La Rete Natura 2000 è costituita da due tipi di siti:

  • le Zone di Protezione Speciale (ZPS), essenziali per la conservazione di 182 specie e sottospecie di uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e delle specie migratrici, per cui è necessaria una particolare conservazione degli habitat;
  • le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite a partire dai SIC, designate per garantire la sussistenza duratura dei tipi di habitat elencati nell'Allegato I e delle specie di flora e fauna (diverse dagli Uccelli) elencate nell'Allegato II della Direttiva Habitat.

Per perseguire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000, gli Stati dell'Unione europea si sono inoltre impegnati a promuovere la gestione di diversi elementi del paesaggio, quali corsi d'acqua e sponde, sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, stagni o boschetti, ritenuti essenziali, nel loro ruolo di collegamento, per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle popolazioni selvatiche.
La Direttiva specifica che gli habitat e le specie di interesse comunitario devono essere monitorati per avere un quadro del loro stato di conservazione e delle tendenze in atto.
Per questo prevede l'obbligo di elaborare, ogni sei anni, dei veri e propri "bilanci" sullo stato di salute degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nonché sul livello di efficacia della Direttiva stessa, evidenziando i settori che richiedono interventi o correzioni.

Tratto da:
Magredi di Pordenone - le ultime praterie- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
a cura di: S. Fabian, F. Piperno, G. Reggiani
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità

 

LE MISURE DI CONSERVAZIONE

Affinché i siti della Rete Natura 2000 possano svolgere un ruolo efficace per la conservazione della biodiversità, è necessario che la loro gestione sia adeguata alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie per cui i siti stessi sono stati designati. Per questo la Direttiva Habitat prevede l'individuazione di "Misure di conservazione", cioè di "quel complesso di interventi necessari per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente".
In Italia, un primo corpo di Misure di conservazione è stato definito nel Decreto Ministeriale n. 17 dell'11 ottobre 2007, che ha dettato i criteri minimi di conservazione validi per tutti i siti Natura 2000 presenti sul territorio nazionale. Le Regioni hanno il compito di mettere in pratica quanto indicato nel Decreto, aggiungendo eventualmente regole più restrittive e predisponendo, all'occorrenza, i Piani di gestione per le singole aree.

 

 

LE MISURE DI CONSERVAZIONE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione Friuli Venezia Giulia ha anticipato il Decreto Ministeriale promulgando nel giugno 2007 la L.R. 14, che ha indicato una serie di Misure di conservazione generali, valide in tutte le ZPS del territorio regionale. Un ulteriore passo in direzione del recepimento del suddetto Decreto è stato compiuto attraverso l'adozione della L.R. 7/2008 (che contiene un insieme organico di disposizioni che adempiono agli obblighi alle Direttive Habitat e Uccelli, tra cui le Misure di salvaguardia generali per i SIC.

 

 

LE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (MCS)

Più recentemente la Regione ha provveduto ad approvare una serie di Misure sito specifiche.
I SIC regionali, dopo l'approvazione di queste Misure di Conservazione, sono stati promossi al rango di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Le MCS di 32 dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia sono state approvate con DGR 546 del 28.03.13 e pubblicate sul I° Supplemento ordinario n. 15 del 10.04.2013 al BUR n. 15 del 10.04.2013. Le MCS dei 28 SIC della regione biogeografica alpina della rete Natura 2000 sono state approvate con DGR n. 726 del 11.04.2013 e pubblicate sul III Supplemento ordinario n. 19 del 24 aprile 2013 al BUR n. 17 del 24 aprile 2013 sostituendo quelle adottate con DGR 2494 del 15.12.11.

 

 

PIANI DI  GESTIONE

Oltre alle misure di conservazione dettate a scala nazionale e regionale, la Direttiva Habitat e la legislazione nazionale e regionale prevedono l'adozione delle Misure specifiche di conservazione sopracitate e, qualora necessario, dei Piani di gestione, valevoli per i singoli siti Natura 2000. I Piani vengono "elaborati tenendo conto degli usi, costumi e tradizioni locali", oltre che nel rispetto delle linee guida e dei criteri stabiliti a livello nazionale e regionale.
Scopo di queste Misure e dei Piani di gestione è di considerare delle specificità locali ed esigenze particolari di specie e habitat nei singoli siti tutelati. La L.R. 7/2008 spiega qual'è il percorso di definizione e adozione delle Misure di conservazione specifiche e dei Piani di gestione. Esso prevede un ampio coinvolgimento degli enti locali, degli organi tecnici e dei portatori d'interesse fra cui, in particolare, le categorie agricole.
I Piani di gestione sono indispensabili laddove i Piani territoriali e settoriali non garantiscono le esigenze ecologiche delle specie e degli habitat tutelati. Essi quindi hanno lo scopo di integrare nel modo più coerente possibile gli obiettivi di conservazione e le attività umane all'interno dei siti Natura 2000.
Nell'ambito del Progetto Life Magredi Grasslands è prevista l'adozione/approvazione dei Piani dei 4 siti Natura 2000 coinvolti nel Progetto medesimo.

 

LA RETE NATURA 2000 NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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Regione FVG